contenuti
La Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) e in particolare l’articolo 4, comma 7, modificando l’articolo 4, comma 30 della Legge regionale 25/2016, ha previsto la possibilità di contribuire anche al solo smaltimento dell’amianto, purché riconducibile a edifici sede di imprese.
AVVISO:
Le modifiche al Regolamento sono pubblicate sul BUR n. 4 del 24 gennaio 2024 e sono entrate in vigore in data 25 gennaio 2024.
Indice dei contenuti
- Presentazione della domanda
- Beneficiari
- Spese ammissibili a contributo
- Spese non ammissibili a contributo
- Importo del contributo
- Rendicontazione ed erogazione del contributo
- Riferimenti normativi
- Contributi INAIL in conto capitale per spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Presentazione della domanda
La domanda di contributo va presentata al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
dal 1° al
28 febbraio di ogni anno utilizzando esclusivamente il modello allegato al
regolamento (i termini valgono anche per gli anni bisestili).
Al momento non è possibile presentare domanda.
Si precisa che in presenza di più istanze, esse vanno inviate con pec separate.
Con la legge regionale n. 3/2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 14 febbraio 2018, viene modificato l'art. 4 comma 30 della L.R. 25/2016 e l'accesso ai contributi per lo smaltimento e la rimozione di amianto da edifici sedi di imprese viene esteso anche alle imprese che non sono proprietarie dell'immobile su cui viene effettuato l'intervento.
In relazione al punto 2) dell’allegato d) si precisa che è necessario allegare l’autorizzazione del proprietario dell’edificio a realizzare l'intervento (nulla osta).
La modifica si applica anche alle domande di contributo in istruttoria alla data di entrata in vigore della legge.
Beneficiari
b) le grandi imprese.
Non possono beneficiare dei contributi:
a) le imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria nonché quelle sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
b) le imprese che non rispettano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
c) le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
d) le aziende che gestiscono servizi pubblici locali.
Spese ammissibili a contributo
Sono ammissibili a contributo le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:
a) spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese quelle inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza
b) spese relative ad analisi di laboratorio
c) le spese per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
d) le spese connesse all’attività di certificazione di cui all’articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) per l’importo massimo di 500,00 euro
Spese non ammissibili a contributo
a) le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto
b) le spese sostenute a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra
società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al
secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini del
contributo medesimo (articolo 31 della LR 7/2000).
Non sono finanziabili gli interventi aventi ad oggetto il solo smaltimento dell'amianto non
in opera.
Importo del contributo
a) per le micro-imprese, 50% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 15.000 euro
b) per le piccole e medie imprese, 40% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 30.000 euro
c) per le grandi imprese, 30% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 40.000 euro
Rendicontazione ed erogazione del contributo
Il beneficiario ha 24 mesi di tempo dalla data del decreto di concessione del contributo per presentare la documentazione giustificativa, come indicato nell'art. 12 del Regolamento.
Il contributo viene quindi erogato entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione di rendicontazione.
Riferimenti normativi
1. Articolo 4, commi 30 e 31, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017)
2. Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0168/Pres. del 21 luglio 2017, pubblicato nel BUR n. 31 del 2 agosto 2017
Contributi INAIL in conto capitale per spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
L’INAIL in attuazione del comma 6 bis, articolo 95, d.l. n.34 del 19 maggio 2020 approva i
criteri generali per l’attivazione della procedura per i finanziamenti alle imprese per un importo
di circa 200 milioni di euro.
Al Bando ISI INAIL 2020 (valevole per il 2021) possono partecipare aziende che presentano
progetti di bonifica dei materiali contenenti amianto. Il finanziamento è costituito da un
contributo in conto capitale pari al 65% delle spese ammissibili, calcolate al netto dell’IVA.
La domanda deve essere presentata in modalità telematica. Le date di apertura e chiusura
della procedura informatica, in tutte le sue fasi , saranno pubblicate sul portale dell’Istituto,
nella sezione dedicata all’Avviso Isi 2020, entro il 26 febbraio 2021.
Per informazioni dettagliate consultare il sito dell'INAIL .